Art. 1.

      1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «5-bis. Per il personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, che consegue la nomina a tenente, o grado equiparato, dei ruoli normali ai sensi dell'articolo 4, comma 4, l'avanzamento fino al grado di tenente colonnello, o grado equiparato, è disciplinato secondo la tabella 7-bis allegata al presente decreto. I periodi di comando, attribuzioni ed imbarco restano disciplinati secondo quanto stabilito rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, per quanto compatibili.
      5-ter. Per il personale di cui al comma 5-bis, la progressione di carriera dal grado di tenente colonnello, o grado equiparato, fino al grado di generale ispettore, o grado equiparato, è disciplinata secondo le rispettive tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto».